Circolari

Fondo di solidiarietà residuale - Messaggio Inps n. 8673 del 12 novembre 2014.
Circolare n° 125/2014 » 17.11.2014
Premessa
La legge n. 92/2012 (art. 3, comma 4 e seguenti) ha rivisitato il vigente sistema di misure a sostegno del reddito affidando un ruolo determinante ai fondi di solidarietà bilaterali, con il duplice compito di sostenere i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e (in via facoltativa) di integrare quanto già previsto dalla legge per i settori coperti da tale normativa.
Per effetto della nuova disciplina, ai fondi costituiti con accordi o contratti collettivi (ad esempio, nel settore armatoriale e del trasporto pubblico) si affiancano i fondi già esistenti (fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – come nel casi di Poste e Credito, fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 – relativo al trasporto aereo, e fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – relativo al settore delle Ferrovie dello Stato), i fondi già costituiti nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità (ad esempio, artigianato) ed un fondo residuale, destinato ad intervenire in favore di settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà.
Il decreto istitutivo del fondo residuale
La disciplina del fondo residuale è rimessa ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro, emanato in data 7 febbraio 2014 (n. 79141), pubblicato nella GU n.129 del 6 giugno 2014.
Il decreto, nell’istituire il Fondo residuale presso l’Inps, assegna allo stesso Istituto previdenziale l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo.
Lo stesso provvedimento, disciplinando i rapporti tra fondi istituiti contrattualmente e quello residuale, prevede che, qualora intervengano accordi costitutivi di Fondi per settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate ed i versamenti già effettuati al Fondo, che restano acquisiti al Fondo stesso.
La legge Fornero (art. 3, comma 19 ter) aveva disciplinato una ulteriore ipotesi di sovrapposizione dei Fondi prevedendo la sospensione dell’obbligo di versamento al Fondo residuale in presenza (al 1 gennaio 2014) di procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4. La sospensione operava fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo verso il Fondo residuale sarebbe stato comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.
Le precisazioni amministrative successive
L’Inps, con circolare n. 100 del 2 settembre 2014e successivo messaggio n. 6897 dell’8 settembre 2014, ha emanato prime indicazioni in merito al Fondo residuale.
In realtà, le precisazioni dell’Istituto non avevano sciolto i dubbi interpretativi ed applicativi insiti nella normativa e nel decreto ministeriale, anzi hanno in parte contribuito ad accentuarli.
Questo valeva, ad esempio, con riferimento al campo di applicazione del Fondo residuale (settori esclusi, nozione di impresa, rapporto con Fondi di solidarietà costituiti con accordi ma non ancora istituiti con decreto ministeriale presso l’Inps) ed alle modalità di versamento delle somme pregresse (per il periodo gennaio-settembre 2014), ivi inclusa la questione della spettanza o meno di sanzioni o interessi sulle stesse.
I numerosi aspetti di criticità contenuti nei documenti dell’Inps hanno indotto Confindustria a richiedere immediatamente (4 settembre 2014) al Ministero del lavoro una serie di precisazioni, inerenti i diversi profili (v. allegato).
Il Ministero, con nota del 28 ottobre 2014 n. 2949, ha chiarito molti aspetti sollevati, dando indicazioni all’Inps.
Tra l’altro il Ministero chiarisce che:
- le organizzazioni di rappresentanza delle imprese sono escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale
- il versamento delle somme pregresse (periodo gennaio-settembre 2014) avviene senza sanzioni ed interessi
- viene precisata l’esclusione dal Fondo residuale dei settori per i quali sono intervenuti i contratti di costituzione dei Fondi di settore ma non ancora i decreti Ministeriali istitutivi (ad es., armatori ed ormeggiatori, somministrazione), anche con riferimento ad una precedente nota del Ministero (n. 24383 del 30 giugno 2014) ed al settore dell’artigianato
- il criterio di individuazione dei soggetti tenuti al versamento al Fondo residuale è quello del Codice statistico contributivo.
Il messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014
L’Istituto, riprendendo i contenuti della predetta nota ministeriale, ha emanato il messaggio INPS n. 8673 del 12 novembre 2014.
Quanto ai contenuti del messaggio, si evidenzia, tra l’altro:
- la migliore indicazione dei settori esclusi. A questo proposito, la tabella allegata al messaggio 6897 dell’8 settembre 2014 viene sostituita da un’altra di maggior dettaglio e precisione
- viene specificata la modalità per la verifica del requisito occupazionale (media nel semestre di riferimento), quale condizione per la vigenza dell’obbligo di contribuzione al fondo
- viene risolta la questione relativa alle imprese del commercio, alle quali la legge Fornero aveva esteso la applicazione della normativa in tema di ammortizzatori sociali
- vengono fornite alcune precisazioni con riferimento alle imprese destinatarie di inquadramenti plurimi (si specifica che il requisito dimensionale va verificato con riferimento agli occupati di ciascuna attività)
- viene regolata l’ipotesi di cessazione dell’azienda o dei singoli lavoratori nel periodo gennaio-settembre 2014
- viene regolata la situazione delle aziende alle quali solamente nel mese di novembre si provvede ad attribuire il codice di autorizzazione 0J che indica le aziende rientranti nei settori interessati dal versamento Fondo. Per queste si prevede la possibilità di effettuare il pagamento delle somme relative al mese di ottobre entro il giorno 16 dicembre 2014, data di scadenza comune con i pagamenti relativi al periodo gennaio-settembre 2014, anche in questo caso senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Distinti saluti.
» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore GR/mf
» Carta intestata
Circolari recenti
Circolare n° 25
IVA. Territorialità delle prestazioni di servizi aventi a oggetto imbarcazioni da diporto: le prove dell’effettivo utilizzo nell’U.E.
27.11.2020 Leggi tuttoCircolare n° 24
IVA. Detraibilità dell’imposta relativa all’acquisto di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione;
Temi di attualità relativi ai modelli di...
Circolare n° 23
IVA. Il punto sulla trasmissione telematica dei corrispettivi; Le modifiche apportate dal decreto-legge n. 23 del 2020 alla disciplina dei dividendi corrisposti alle società...
17.11.2020 Leggi tuttoCircolare n° 022/2020
Efficienza energetica: recepimento della direttiva (UE) 2018/2002; Le misure societarie di agevolazione per gli aumenti di capitale nel Decreto Semplificazioni.
Circolari...
Circolare n° 021/2020
Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844.
Circolare ASSONIME.
Pagina 2 di 185 pagine < 1 2 3 4 > Last › Pagina precedente Pagina successiva